Riduzioni

Sono previste riduzioni della Tassa Rifiuti in presenza di alcune specifiche condizioni.
Le riduzioni tariffarie decorrono dal giorno successivo a quello di richiesta. L’utente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione delle riduzioni.
Le riduzioni non sono cumulabili. Nel caso di concorso si applica la riduzione più elevata.

Mancato svolgimento del servizio

È prevista una riduzione della Tassa Rifiuti in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento.
Per il riconoscimento della riduzione è obbligatorio allegare alla dichiarazione il documento dell’autorità sanitaria attestante il danno o il pericolo di danno alle persone o all’ambiente e la fotocopia di un documento di identità valido.

Distanza cassonetto

È prevista una riduzione della quota fissa della Tassa Rifiuti se il primo punto di raccolta indifferenziata (cassonetto) è distante dall’immobile più di 1.000 metri; nel caso di strade private o aree non aperte al pubblico transito, anche temporaneamente la distanza è viene calcolata con riferimento all’accesso più vicino al punto di raccolta.

La riduzione decorre dal momento in cui si presenta la richiesta. Gli utenti che richiedono per la prima volta la riduzione possono presentarla in qualsiasi periodo dell’anno. In caso di rinnovo la richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Interruzione del servizio

In caso di mancato svolgimento o interruzione del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per impedimenti organizzativi, si può richiedere la riduzione della Tassa Rifiuti qualora la situazione venga riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

Per il riconoscimento della riduzione è obbligatorio allegare alla dichiarazione modulo 603/07 il documento dell’autorità sanitaria attestante il danno o il pericolo di danno alle persone o all’ambiente e la fotocopia di un documento di identità valido.

Per richiedere la non tassazione o la riduzione della Tassa Rifiuti è obbligatorio allegare all’Istanza:

  • Perizia giurata redatta da un professionista abilitato che dimostri l’obiettiva impossibilità di individuare le superfici ove si producono Rifiuti Speciali in via continuativa e prevalente
  • Dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 28/12/2000 attestante la quantità di Rifiuti Speciali smaltiti a proprie spese
  • Attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale sono stati conferiti i rifiuti
  • Copia del registro di carico e scarico
  • FIR (Formulario Identificativo Rifiuti)
  • Modello unico di dichiarazione (M.U.D.) o idonea documentazione contabile e relative attestazioni di conferimento, trasporto e destinazione finale.

All’atto di dichiarazione di iscrizione o variazione modulo 602/13, gli utenti possono indicare nel riquadro dei DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE E/O AREE SCOPERTE, la superficie dei locali e/o aree escluse dalla tassazione indicando il motivo dell’esclusione e/o la superficie dei locali e/o aree dove si producono Rifiuti Speciali in via continuativa e prevalente.
È vincolante allegare il modulo 601/02 e gli allegati richiesti oltre la planimetria redatta da un tecnico abilitato con l’indicazione della destinazione d’uso dei locali e la fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante.

L’Istanza deve essere rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno corredata da tutti i documenti probatori che danno diritto alla riduzione o non tassazione delle superfici indicate.
Si ricorda che la non tassazione e/o la riduzione hanno effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta.