MATERNITÀ E PATERNITÀ

Il congedo di maternità prevede un periodo di assenza obbligatorio dal lavoro durante la gravidanza della lavoratrice e i primi mesi di vita del bambino. Il congedo comprende i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi. La lavoratrice, inoltre, può scegliere di avvalersi della flessibilità: in tal caso, il congedo ha inizio il mese precedente la data presunta del parto e termina quattro mesi dopo. L’indennità corrisponde all’80% della retribuzione. Se la lavoratrice madre è impossibilitata a fruire il congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro spetta al padre se lavoratore dipendente o iscritto alla Gestione Separata. Anche per il congedo di paternità l’indennità corrisponde all’80% della retribuzione.

CONGEDI PARENTALI

I congedi parentali sono periodi di astensione facoltativa dal lavoro che consentono ai genitori lavoratori di beneficiarne per l’assistenza e l’educazione dei figli.
Il congedo parentale può essere fruito dai genitori per un periodo complessivo non superiore a 10 mesi, elevabile ad 11 nel caso in cui il padre si assenti per almeno tre mesi, entro gli 8 anni del bambino. Per tali periodi di congedo l’Inps corrisponde un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Per conoscere i dettagli relativi ai benefici per le singole categorie professionali è a disposizione una sezione dedicata sul portale web dell’Istituto.

RIPOSI PER ALLATTAMENTO

Durante il primo anno di vita del bambino, la legge consente alle lavoratrici dipendenti di usufruire di periodi di assenza oraria dal lavoro per l’allattamento. I riposi orari possono essere fruiti da entrambi i genitori alternativamente e sono corrisposti al 100% della retribuzione.
La domanda va consegnata prima dell’inizio del congedo:

  • direttamente al datore di lavoro in caso di richiesta da parte della lavoratrice;
  • sia alla Sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro per le richieste da parte del lavoratore.