Assegno di maternita’ gestito dal Comune

CHE COS’E’

E’ una misura di sostegno, prevista su tutto il territorio nazionale, da richiedere presso il comune di residenza, rivolta alle madri prive del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità o che beneficiano di un’indennità di importo inferiore a quello dell’assegno. Possono richiederlo anche le madri che non hanno mai versato contributi.

Contributo:
L’importo dell’assegno è di € 348,12 mensili per cinque mensilità, per mamme con ISEE pari o inferiore a € 17.416,66.
L’assegno viene corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione.

Il contributo viene accreditato su conto corrente o libretto postale con codice IBAN intestato o cointestato alla mamma.
L’Assegno non costituisce un reddito ai fini fiscali e previdenziali.

RIVOLTO A

Alla mamma residente nel territorio dell’Unione Terre d’Argine (Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera), entro 6 mesi dalla nascita, dall’affidamento o adozione del figlio, con ISEE pari o inferiore a € 17.416,66 che sia:

  • Cittadina italiana;
  • Cittadina comunitaria;
  • Cittadina titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Cittadina familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di soggiornanti di lungo periodo, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • Cittadina rifugiata politica (permesso di soggiorno per asilo politico), familiari e superstiti;
  • Cittadina apolide,  familiari e superstiti;
  • Cittadina titolare della protezione sussidiaria;
  • Cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri,  familiari e superstiti;
  • Cittadina titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e  suoi familiari,  con permesso di soggiorno per motivi familiari, (art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE), ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014;
  • Cittadina/lavoratrice con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca e suoi familiari in base agli Accordi Euro-mediterranei.

La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso del permesso/carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sul permesso/carta di soggiorno di uno dei genitori.

La madre non deve beneficiare di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro Ente previdenziale per lo stesso evento, anche se chi beneficia di un’indennità inferiore all’ammontare dell’assegno di maternità potrà chiedere al Comune solo la differenza tra quanto percepito e l’ammontare complessivo dell’assegno di maternità.

COSA OCCORRE

La domanda può essere presentata solo dalla madre fissando un appuntamento presso gli appositi Servizi territoriali (vedi riferimenti sotto indicati).

Documentazione da allegare in copia alla domanda:
  • Documento di riconoscimento e codice fiscale della richiedente;
  • Titolo di soggiorno in corso di validità  (o copia ricevuta di avvenuta richiesta di rinnovo);
  • Attestazione ISEE in corso di validità che includa il nuovo nato;
  • Copia del codice IBAN dattiloscritto intestato o cointestato alla richiedente dell’assegno di maternità.